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LO STATUTO

L'ASSOCIAZIONE

"STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ISONTINA DIABETICI"

Art. 1: È costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ISONTINA DIABETICI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA” con sede in Monfalcone (GO) – Via Galvani n. 1.
L’associazione ha per scopo:
a) di istruire in collaborazione con i Servizi di Diabetologia, persone affette da diabete in modo da essere autosufficienti;
b) di difendere e tutelare gli interessi dei malati di diabete;
c) di promuovere ogni forma di attività necessaria al raggiungimento di tale scopo.

Art. 2: L’Associazione Diabetici, che è un ente apolitico, senza influenza di parte e senza fine di lucro, può affiliarsi ad altre associazioni aventi lo stesso scopo sociale e istituire sedi distaccate in altre località della Provincia.

Art. 3: Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) elargizioni di enti o privati;
c) attività finanziarie, derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
d) eventuali altre entrate.

Art. 4: L’Associazione è formata dalle seguenti categorie di Soci:
a) Soci Onorari e Benemeriti;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Ordinari.
I Soci Onorari e Benemeriti possono essere persone che abbiano, per studi, missioni o servizi compiuti nel campo del diabete, contribuito all’Associazione in modo eccezionale. Essi saranno proclamati dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari e Benemeriti sono esenti dal versamento di qualsiasi quota obbligatoria.
I Soci Sostenitori sono coloro che si impegnano a versare come minimo il doppio della quota annuale.
I Soci Ordinari sono coloro che versano la quota associativa annuale.

Art. 5: Possono essere Soci tutti coloro che ne faranno richiesta senza esclusioni di razza, nazionalità, sesso o età.
I minori di età possono essere rappresentati dal padre o da chi ne fa le veci.

Art. 6: Per ottenere l’ammissione all’Associazione, l’interessato dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare in ogni parte il presente Statuto e impegnandosi a versare la quota associativa annuale.

Art. 7: Tutti i soci hanno il dovere di:
a) difendere il buon nome dell’Associazione;
b) versare la quota associativa annuale.
Tutti i soci hanno il diritto di:
a) frequentare i locali sociali;
b) intervenire alle Assemblee con voto deliberativo;
c) godere delle agevolazioni che l’Associazione può offrire.
Essi possono presentare al Consiglio Direttivo qualunque proposta relativa alla vita dell’Associazione.

Art. 8: La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità, quando cioè il Socio non abbia corrisposto la quota associativa annuale;
c) per radiazione, pronunziata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione. La decisione verrà comunicata con lettera raccomandata al Socio, il quale potrà ricorrere entro sette giorni dalla data di ricevimento dell’avviso presso il Collegio dei Sindaci che deciderà in modo inappellabile entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 9: L’Assemblea dei Soci è convocata nella sede sociale o altrove in seduta ordinaria o straordinaria. La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo, che avrà cura di avvertire tutti i Soci per iscritto o a mezzo stampa o radio, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea in seduta Ordinaria è convocata entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno solare nonché quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione in seduta straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento a iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso, fatta da almeno un terzo degli associati.

Art. 10: In Assemblea tutti i Soci hanno diritto di voto purché siano in regola con il pagamento della quota sociale al momento della convocazione. Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio provvisto di delega.
Ogni delegato non può rappresentare più di un Socio.

Art. 11: Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto mentre in seconda convocazione, mezz’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto di voto.

Art. 12: L’Assemblea Ordinaria delibera su:
a) bilancio preventivo e consuntivo;
b) relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
c) relazione del Collegio Sindacale;
d) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci poste all’ordine del giorno.

Art. 13: Il Consiglio Direttivo e i Sindaci sono eletti in modo diretto, con voto segreto, durante i lavori dell’Assemblea Ordinaria. L’elezione può avvenire altresì inviando, tramite lettera, a tutti i Soci, la scheda elettorale riportante i nomi dei Soci candidati. Ogni Socio dovrà far pervenire alla segreteria dell’Associazione la scheda, dopo aver indicato le sue preferenze, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 14: L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, il quale è formato da nove membri, cioè da un Presidente, da un Vicepresidente, un Segretario, un Cassiere e cinque Consiglieri, tutti con diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta al mese.
L’età minima per far parte del Consiglio Direttivo è di 18 anni. In caso di dimissioni di un membro, subentrerà il Socio che è risultato il primo dei non eletti, durante l’ultima elezione.

Art. 15: Il Consiglio Direttivo:
a) amministra il patrimonio sociale;
b) dirige e sorveglia il funzionamento dell’Associazione;
c) delibera circa le iniziative che si dovranno intraprendere per il raggiungimento degli scopi sociali;
d) delibera su tutte le spese, straordinarie e non, necessarie al funzionamento dell’Associazione;
e) stabilisce annualmente la quota associativa.

Art. 16: Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Tali deliberazioni saranno scritte nei processi verbali, che verranno sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario; essi dovranno conservarsi nella loro integrità nella sede sociale.

Art. 17: Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e sovraintende l’amministrazione dell’Associazione nonché cura l’osservanza dello Statuto Sociale, con tutti i poteri sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione e con i limiti previsti per gli atti riservati all’assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, e in caso di assenza di entrambi, essi saranno sostituiti dal membro più anziano.

Art. 18: Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, controfirma gli atti dell’Associazione, tiene l’archivio, l’elenco dei Soci e la corrispondenza.
Il Cassiere compila i bilanci sociali ed è autorizzato a pagare dietro firma del Presidente, tiene la Cassa dell’Associazione ed è incaricato a curare le riscossioni delle somme dovute alla stessa, tiene aggiornato il giornale contabile. A ogni richiesta dei Sindaci deve presentare lo stato di conto della cassa.
Il Cassiere dovrà versare le somme esuberanti agli immediati bisogni, presso un Istituto Bancario scelto dal Consiglio Direttivo.
Il Cassiere, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, può avvalersi di consulenti esterni all’Associazione.
Il Cassiere, qualora legittimamente impedito, può delegare per i pagamenti, i versamenti e le riscossioni il Segretario o altro membro del Consiglio Direttivo

Art. 19: Ogni iniziativa di eventuali sezioni dipendenti costituite dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20: I Sindaci Revisori esercitano un controllo sulla contabilità sociale, verificano le situazioni di cassa, rivedono i bilanci e ne riferiscono i risultati all’Assemblea Generale Ordinaria; essi possono, dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, convocare l’Assemblea dei Soci, qualora riscontrino delle irregolarità nella gestione sociale.

Art. 21: In caso di scioglimento definitivo dell’Associazione l’eventuale patrimonio sociale e finanziario passerà in custodia ai Servizi di Diabetologia della Provincia, che potranno godere degli interessi finanziari.
Se entro il periodo di due anni dallo scioglimento della stessa, non si costituirà un’altra Associazione che dovrà rendersi garante per iscritto di svolgere attività continuativa per almeno tre anni, il patrimonio sarà devoluto interamente ai Centri Diabetologici della Provincia.

Art. 22: Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, art. 14 e seguenti, e alle leggi speciali in materia.

Il presente è lo Statuto dell’ “ASSOCIAZIONE ISONTINA DIABETICI della Provincia di Gorizia” aggiornato alla data 11 (undici) marzo 1991 (millenovecentonovantuno).

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