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DGR 161 DD. 3.2.2006

DA SAPERE


DGR 161 DD. 3.2.2006

La Giunta Regionale


VISTA la DGR 1253 dd. 30.05.2005 e il relativo Allegato A parte integrante della stessa, concernente “Modalità di erogazione a carico del SSR degli ausili per l’autocontrollo della glicemia a favore di pazienti affetti da diabete mellito”;

VISTO in particolare che la predetta delibera ha stabilito:
• la fissazione di un tetto massimo di strisce per l’autocontrollo della glicemia, differenziato a seconda della terapia seguita dai pazienti affetti da diabete, in relazione alla quale sono state individuate quattro categorie: I÷IV;
• il prolungamento della durata della terapia massima prescrivibile per ricetta da 30 a 60 giorni;
• l’obbligo del medico prescrittore di specificare sulla ricetta il quantitativo di strisce, nonché la corrispondente categoria (I÷IV), prevedendo che solo nei casi ritenuti necessari dal prescrittore possa essere superato il tetto massimo di cui sopra;
• una fornitura diretta, da parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari, degli ausili per l’autocontrollo della glicemia, per tutti i soggetti affetti da diabete appartenenti alla IV categoria, nel caso in cui il diabetologo o il medico curante ritengano necessario prescrivere, occasionalmente e limitatamente a brevi periodi, un controllo periodico della glicemia;

ATTESO che la suddetta delibera ha previsto una fase sperimentale di applicazione delle suddette indicazioni, della durata di sei mesi, stabilendo inoltre che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale, con il supporto delle Aziende per i Servizi Sanitari e dei medici interessati, si sarebbero potute apportare modifiche a quanto ivi previsto;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei medici, le quali hanno evidenziato alcune criticità in merito alla compilazione delle ricette;
CONSIDERATO inoltre che sono emerse alcune problematiche relative alla fornitura diretta della strisce per l’autocontrollo della glicemia per i pazienti di classe IV, che dispongono di glucometri non compatibili con le strisce acquistate tramite gara dalle Aziende per i Servizi Sanitari;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di dover apportare delle modifiche all’Allegato A, parte integrante della DGR 1253 dd. 30.05.2005 come di seguito specificato:
1. l’indicazione sulla ricetta della categoria di soggetto diabetico (I÷IV) non è obbligatoria ai fini della spedizione delle ricette da parte delle farmacie. Tuttavia è opportuno che i medici indichino tale dato sulla
ricetta, al fine di consentire un monitoraggio epidemiologico più
completo della patologia diabetica;
2. di regolare la fornitura delle strisce per i pazienti afferenti alla IV
categoria come di seguito indicato:
• per i pazienti seguiti dai Centri Diabetologici, le strisce
continueranno ad essere fornite dalle Aziende per i Servizi
Sanitari, secondo le proprie modalità organizzative;
• per i pazienti seguiti dai medici di Medicina Generale, le strisce
potranno essere dispensate dalle farmacie aperte al pubblico
previa prescrizione da parte del medico, salvo diversa indicazione
da parte delle Aziende per i Servizi Sanitari.

PRECISATO che restano confermati i tetti già stabiliti dalla predetta delibera e
che, solo nei casi ritenuti necessari dal prescrittore, i tetti possono essere
superati, con l’obbligo per il prescrittore stesso di apporre sulla prescrizione la
dicitura “motivato”;

TUTTO ciò premesso

Su proposta dell’Assessore alla Salute e Protezione Sociale

ALL’unanimità

DELIBERA

1. Sono apportate le modifiche di seguito specificate alla DGR 1253/2005 e
all’Allegato A parte integrante della stessa:

• l’indicazione sulla ricetta della categoria di soggetto diabetico (I÷IV)
non è obbligatoria ai fini della spedizione delle ricette da parte delle
farmacie; tuttavia è opportuno che i medici indichino tale dato sulla
ricetta, al fine di consentire un monitoraggio epidemiologico più
completo della patologia diabetica;

• di regolare la fornitura delle strisce per i pazienti afferenti alla IV
categoria come di seguito indicato:

a. per i pazienti seguiti dai Centri Diabetologici, le strisce
continueranno ad essere fornite dalle Aziende per i Servizi
Sanitari, secondo le proprie modalità organizzative;

b. per i pazienti seguiti dai medici di Medicina Generale, le strisce
potranno essere dispensate dalle farmacie aperte al pubblico
previa prescrizione da parte del medico, salvo diversa indicazione
da parte delle Aziende per i Servizi Sanitari;

2. di confermare i tetti già stabiliti dalla predetta delibera prevedendo che
solo nei casi ritenuti necessari dal prescrittore, i tetti possano essere
superati, con l’obbligo per il prescrittore stesso di apporre sulla prescrizione la dicitura “motivato”;

3. per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione tutte le disposizioni previste dalla DGR 1253 dd. 30.05.2005;

4. la presente deliberazione avrà effetto dal giorno successivo alla sua approvazione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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